Ricorso Vinto,J.camp - Battifolle si rigioca

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
79 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo A.C.D. Junior Camp Arezzo Avverso Esito Gara
Junior Camp Arezzo Contro Battifolle Del 1\12\10 Campionato Terza Categoria Inibizione Fino
Al 4\1\2011 Dirigente Bidini Francesco E Ammenda Di € 150,00
(C.U. N° 23 Del 8\12\2010)
Propone rituale reclamo la A.C.D. Junior Camp Arezzo avverso il provvedimento del G.S. Territoriale
di Arezzo che a seguito di reclamo del Battifolle disponeva la vittoria a tavolino alla società Battifolle
della gara in oggetto vinta sul campo dalla soc. Junior Camp col punteggio di 2-0, per avere la
società Junior Camp impiegato in sostituzione di altro giocatore un calciatore non in nota con
numero 17, infliggeva inoltre la inibizione al dirgente Bidini fino al 4\1\2011 e l’ammenda di € 150,00
alla società.
Assume la reclamante che i fatti riferiti dal D.G. circa la sostituzione del calciatore in questione, non
sono stati attentamente valutati dal Giudice di primo grado.
Infatti l’arbitro sarebbe incorso in un vero e proprio errore tecnico allorchè non avrebbe provveduto a
constatare la rispondenza tra l’elenco dei documenti presentati per l’identificazione dei giocatori alla
“chiama”, e la lista dei giocatori consegnata all’arbitro ove, per mera dimenticanza del dirigente
compilatore, non era stato inserito il calciatore n° 17.
Assumeva che la sostituzione era avvenuta a 5 minuti dalla fine sul risultato ormai acquisito di 2-0 e
non vi sarebbe stata alcuna volontà di alterare il risultato della partita, essendosi trattato
esclusivamente di errore materiale nella compilazione delle note-gara.
Chiede pertanto in tesi l’annullamento della decisione del primo giudice ripristinando il risultato
acquisito sul campo, in ipotesi la ripetizione della gara, in entrambi i casi riducendo al minimo la
sanzione pecuniaria, niente chiede in relazione alla inibizione al dirigente Bidini.
Tali difese venivano ribadite dall’Avv. Roberto Turchini delegato dalla società reclamante all’udienza
del 21\1\2011.
La C.D. letto il ricorso, sentita la reclamante, esaminati gli atti, decide di accogliere il reclamo.
Risulta che il calciatore subentrato era stato regolarmente identificato mediante il tesserino federale,
prima dell’inizio della gara e, fin da subito sedeva in panchina, non era quindi un giocatore
“ritardatario”. L’essere stato identificato da parte del D.G. prima della gara fa sì che egli avesse
pieno titolo a partecipare alla stessa, ed il non aver inserito il nominativo sulla lista gara costituisce
un mero errore materiale che non può portare alla sanzione comminata dal primo giudice, ma solo
alla ripetizione della gara essendo l’arbitro incorso in un errore tecnico, quello di omettere di
controllare la corrispondenza tra l’elenco dei giocatori presenti in nota e quelli presenti con
documento valido alla “chiama”.
La partita va quindi ripetuta.
Riguardo alle altre sanzioni comminate, non si può sottacere come l’arbitro sia stato tratto in errore
dalla errata compilazione delle note da parte del dirigente responsabile, il quale è stato giustamente
punito con l’inibizione, così come giustamente la società Junior Camp deve rispondere per la
responsabilità oggettiva con l’ammenda il cui ammontare determinato in primo grado appare
congruo.
P.Q.M.
La C.D. in parziale accoglimento del reclamo dispone la ripetizione della gara, conferma nel resto la
decisione del primo giudice, ordina restituirsi la tassa di reclamo.

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