GARA: USD.C. LEVANE/U.S.D. TEGOLETO DEL 20 NOVEMBRE 2011 (non disputata).
Con rapporto in data 21 novembre 2011 l'arbitro designato per la direzione della gara USD.C. Levane/U.S.D. Tegoleto riferiva che la partita, prevista in calendario per le ore 14,30 del giorno 20 novembre, non era stata disputata per fatto addebitabile alla societa' ospitante.
Precisava che l'USD.C. Levane, nei cui confronti era stato disposto un prelievo coattivo non aveva adempiuto all'obbligazione richiestagli come richiesto dall'art. 26, comma quarto, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per cui dietro disposizioni del Commissario Amministrativo presente non dava inizio alla gara. Rileva questo Giudice che la disciplina nella specie applicabile e' quella dettata in via generale dall'art. 26 R.L.N.D., le cui statuizioni - tassative ed inderogabili - devono ritenersi vincolanti per tutte le societa'.
Da siffatta premessa si deduce che l'inosservanza di quelle prescrizioni pone la societa' in posizione di inadempienza e, quindi, di rinuncia alla disputa della gara: situazione verificatasi, per l'appunto, nel caso in esame (art.53, comma sesto, N.O.I.F.).Per questi motivi il G.S.T. infligge di conseguenza all'USD.C. Levane di Levane (Arezzo) le sanzioni della perdita della partita con il punteggio di 0-3, della penalizzazione di UN punto in classifica e dell'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00) quale prima rinuncia.
Dopo una sconfitta, bisogna utilizzare la propria frustrazione e la propria tristezza e trasformarle in energia positiva.
MONTEVARCHI STRADA x
F.CASTELLUCCIO POPPI 2
JUNIOR CAMP LEVANE 1
MONTERCHIESE SANTAFIORA 2
SULPIZIA PERGINE 1
TEGOLETO OLMOPONTE 1
TRAIANA CAPOLONA 1
VICIOMAGGIO SALUTIO x
MONTEVARCHI STRADA 2
F.CASTELLUCCIO POPPI 2
JUNIOR CAMP LEVANE 1
MONTERCHIESE SANTAFIORA 2
SULPIZIA PERGINE 1
TEGOLETO OLMOPONTE 1
TRAIANA CAPOLONA 1
VICIOMAGGIO SALUTIO 2
Quando sei in una squadra, quando vivi in un ambiente, "quella" è la tua maglia. E cerchi sempre e comunque di onorarla.
ma si sa nulla di nuovo sulla situazione a Levane?
Comunicato Ufficiale N. 28 del 24/11/2011:
GARA: USD.C. LEVANE/U.S.D. TEGOLETO DEL 20 NOVEMBRE 2011 (non disputata).
Con rapporto in data 21 novembre 2011 l'arbitro designato per la direzione della gara USD.C. Levane/U.S.D. Tegoleto riferiva che la partita, prevista in calendario per le ore 14,30 del giorno 20 novembre, non era stata disputata per fatto addebitabile alla societa' ospitante.
Precisava che l'USD.C. Levane, nei cui confronti era stato disposto un prelievo coattivo non aveva adempiuto all'obbligazione richiestagli come richiesto dall'art. 26, comma quarto, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per cui dietro disposizioni del Commissario Amministrativo presente non dava inizio alla gara. Rileva questo Giudice che la disciplina nella specie applicabile e' quella dettata in via generale dall'art. 26 R.L.N.D., le cui statuizioni - tassative ed inderogabili - devono ritenersi vincolanti per tutte le societa'.
Da siffatta premessa si deduce che l'inosservanza di quelle prescrizioni pone la societa' in posizione di inadempienza e, quindi, di rinuncia alla disputa della gara: situazione verificatasi, per l'appunto, nel caso in esame (art.53, comma sesto, N.O.I.F.).Per questi motivi il G.S.T. infligge di conseguenza all'USD.C. Levane di Levane (Arezzo) le sanzioni della perdita della partita con il punteggio di 0-3, della penalizzazione di UN punto in classifica e dell'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00) quale prima rinuncia.
Dopo una sconfitta, bisogna utilizzare la propria frustrazione e la propria tristezza e trasformarle in energia positiva.